Impatto variabile sulla Naspi, sull’assenza prolungata del lavoratore

Ufficio stampa

In caso di dimissioni per fatti concludenti la circolare Inps 154/2025 esclude il riconoscimento dell’indennità, che invece è ammessa se l’addetto è licenziato o si dimette per giusta causa.

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti introdotta dalla legge 203/2024 preclude al lavoratore l’accesso alla Naspi, cioè all’indennità prevista in caso di disoccupazione involontaria. La prestazione non è invece preclusa, se il lavoratore, in seguito all’avvio della procedura, presenta le dimissioni per giusta causa (provata). Sono due importanti chiarimenti forniti dall’Inps con la circolare 154 del 22 dicembre 2025 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 23 dicembre).

* Cosa concerne sulle Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la norma

La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine fissato dal Ccnl applicato (o, in mancanza, oltre 15 giorni), il datore di lavoro possa comunicare l’evento all’Ispettorato e far valere la risoluzione del rapporto per volontà del lavoratore stesso. Il punto centrale, per la Naspi, è che questa cessazione non è considerata involontaria: dunque, se la risoluzione è comunicata con la nuova causale UniLav «FC – dimissioni per fatti concludenti», l’accesso alla Naspi è precluso, perché manca il requisito dell’involontarietà.

Effetto risolutivo: cosa prevede la circolare

La circolare, però, introduce un chiarimento operativo decisivo: l’effetto risolutivo non è automatico, ma dipende da una scelta del datore di lavoro, che può anche decidere di seguire il percorso disciplinare ordinario e procedere con un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In questo caso – se la cessazione risulta come licenziamento – la Naspi può spettare, purché siano presenti i requisiti contributivi.

La posizione dell’Inps

L’Inps recepisce poi con la circolare 154/2025 le indicazioni ministeriali, secondo cui la procedura per fatti concludenti diventa inefficace se il lavoratore, anche successivamente, trasmette dimissioni telematiche, comprese quelle per giusta causa. In questa ipotesi, prevalgono le dimissioni del lavoratore, e se sono per giusta causa – con onere probatorio assolto – la Naspi torna accessibile.

*Qualche precisazione sulla legge di bilancio
La legge di Bilancio è intervenuta sull’articolo 8 del Dlgs 22/2015, modificando la modalità di erogazione dell’anticipo richiesto come incentivo all’avvio di un’attività autonoma, di impresa individuale o per la sottoscrizione di capitale sociale in cooperativa.

Dal 2026 l’anticipo non sarà più erogato in unica soluzione, ma in due rate: 70% subito e 30% in un momento successivo, collegato alla durata teorica della prestazione o, comunque, non oltre sei mesi dalla domanda. La seconda rata viene riconosciuta solo se il beneficiario non instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata e non è titolare di pensione diretta (salvo assegno ordinario di invalidità). In caso di rioccupazione, si perde il diritto alla seconda rata e, soprattutto, resta fermo l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione già ottenuta (salvo il caso di rapporto instaurato con la cooperativa). Ciò comporta la necessità di un’accurata valutazione preventiva, soprattutto per chi ha prospettive di rientro rapido nel lavoro subordinato.

La manovra ed il mondo dello spettacolo: cosa si e’ deciso
La manovra 2026 è intervenuta anche sugli ammortizzatori dello spettacolo: l’articolo 1, comma 840, innalza a 35mila euro il tetto di reddito Irpef per l’accesso all’indennità di discontinuità. Per i soli attori cinematografici o audiovisivi, il requisito delle 51 giornate si considera soddisfatto anche con 15 giornate nell’anno precedente o con 30 complessive nei due anni precedenti. Nel conteggio non rilevano le giornate già riconosciute a titolo di indennità (discontinuità, Alas e Naspi) nell’anno o negli anni considerati.

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