Controlli preventivi sul Pnrr: la legge di riforma attua le verifiche di legittimità sulle aggiudicazioni sopra soglia Ue

Ufficio stampa

Le regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto, potranno prevedere il controllo della magistratura contabile anche su altri appalti connessi all’attuazione del Pnrr e del Pnc. Scende da 540 mila a 140 mila euro la soglia oltre la quale potranno essere controllati dalla Corte i contratti assegnati da amministrazioni centrali per servizi e forniture; in via generale saranno sempre sottoposti a controllo preventivo di legittimità tutti i contratti di appalti di lavori, forniture e servizi sopra soglia Ue.

Quali sono le nuove soglie per i controlli della Corte dei conti

Le modifiche apportate alla legge 20/1994, che entrano in vigore il 22 gennaio 2026, intervengono in primo luogo sul valore dei contratti soggetti al controllo preventivo richiamando direttamente le soglie di applicazione della normativa europea, fissata da quest’anno e fino a fine 2027 nei seguenti valori: 140 mila euro per servizi e forniture delle amministrazioni centrali; 216 mila euro per servizi e forniture delle amministrazioni sub-centrali; 432 mila euro per servizi e forniture nei cosiddetti settori speciali (acqua, energia e trasporti); 5.404.000 euro per lavori e concessioni. .

Controlli Pnrr e Pnc

La legge tocca poi il tema del controllo preventivo della Corte dei conti relativo ai contratti connessi all’attuazione del Pnrr e del Pnc. La Corte dovrà infatti pronunciarsi sulla legittimità sia delle aggiudicazioni, siano esse definitive o provvisorie, sia degli atti conclusivi delle procedure di affidamento che non costituiscano aggiudicazioni formali.

Facoltà di controllo per regioni ed enti locali
La riforma approvata a fine anno stabilisce inoltre (come facoltà e non come obbligo) che le regioni, le province autonome e gli enti locali, tramite norma di legge o di statuto da adottare previo parere della Corte dei conti

Quali sono le responsabilità amministrativa
Infine la legge prevede un limite massimo al danno risarcibile, pari al 30% del pregiudizio economico causato dal funzionario o dirigente pubblico e la limitazione della colpa grave alle fattispecie configuranti la violazione manifesta di norme di diritto applicabili.

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