Dal 2026, le aziende con almeno 60 dipendenti dovranno versare il Tfr al Fondo di tesoreria Inps. La misura fa parte della mini-riforma della previdenza integrativa prevista dalla legge di bilancio 2026
È scattato a gennaio l’obbligo di versare il Tfr maturando dei lavoratori dipendenti al Fondo di tesoreria Inps. L’obbligo riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti o, se la forza lavoro è inferiore, dall’anno successivo a quello durante il quale venga raggiunta la soglia occupazionale. Lo stabilisce l’art. 1, comma 203, della legge n. 199/2025 (la legge di bilancio 2026).
La novità rientra nella mini-riforma della previdenza integrativa operata dalla Manovra 2026 e che prevede, tra l’altro, l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi versati per la previdenza integrativa; l’introduzione della rendita «a durata definita»; infine un nuovo «silenzio assenso» per l’adesione automatica alla previdenza complementare (su questo punto, si veda altro articolo in altra pagina).
Cosa cambia per il Tfr
Dal 1° gennaio 2007, con il dlgs n. 252/2005, è in vigore una particolare disciplina sul conferimento del Tfr maturando a «forme pensionistiche complementari» (fondi pensione). Infatti, i lavoratori sono chiamati a decidere la destinazione del loro Tfr optando tra due alternative: l’adesione alla previdenza integrativa o la conservazione del Tfr come retribuzione differita. La mancata opzione equivale alla scelta per la previdenza integrativa (è il c.d. silenzio-assenso).
Quali sono le opzioni per il Tfr
– scegliere, dichiarandolo per iscritto al proprio datore di lavoro, il fondo pensione al quale conferire il Tfr maturando;
– decidere, per iscritto, di conservare il Tfr come retribuzione differita presso il datore di lavoro;
– non esprimersi: in tal caso il Tfr confluisce automaticamente alla previdenza integrativa.
Quali sono le opzioni per conservare il tfr:
come una retribuzione differita, da incassare a fine rapporto lavoro; conferito a una forma pensionistica complementare, al fine di costruirsi una pensione di scorta (integrativa).
Cosa cambia per il versamento al Fondo di tesoreria Inps
Sempre dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro privati (esclusi quelli di lavoro domestico) con almeno 50 dipendenti, sono obbligati a versare al Fondo di tesoreria dell’Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa. Fino al 31 dicembre 2025 l’obbligo ha riguardato i datori di lavoro che abbiano soddisfatto quel limite dimensionale (50 addetti) nel primo anno di attività.
Quali sono altri obblighi estesi dalla Manovra:
– dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 vi sono tenuti anche i datori di lavoro che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento (non più solo nel primo anno di attività), facendo riferimento alla media annuale nell’anno solare precedente;
– dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2031 la soglia (ri)scende a 50 dipendenti, in qualunque momento sia raggiunta (non più solo nel primo anno di attività), e comunque con riferimento alla media annuale dell’anno precedente;
– dal 1° gennaio 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti.
Previdenza integrativa: nuove regole e deducibilità aumentata
Previdenza integrativa: nuove regole e deducibilità aumentata
Più alta la deducibilità
Quali le altre novità
L’innalzamento, con decorrenza dal periodo d’imposta relativo all’anno 2026, del limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare (art. 1, c. 203, legge n. 199/2025). Il limite annuo, pari a 5.164,57 euro fino al 31 dicembre 2025, è elevato a 5.300 euro.
Nuovo limite di deducibilità e i benefici
Il beneficio della deducibilità concerne sia i contributi in oggetto volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali; al fine del computo del predetto limite si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro nei c.d. fondi interni aziendali costituiti in conti individuali, mentre non si tiene conto del Tfr annualmente destinato ai fondi pensione e alla previdenza integrativa.
Del nuovo limite deve tenersi conto anche nel caso dei lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, sempre a partire dal periodo d’imposta 2026, i quali possono beneficiare della deduzione, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a forme di previdenza complementare, in misura maggiorata.
Che cosa e’ la “rendita «a durata prestabilita»
La pensione di scorta potrà avere una durata prestabilita. Il lavoratore potrà stabilire in anticipo per quanto tempo intascare la rendita di un fondo pensione. Per esempio potrà decidere di riceverla fino all’età di 80 anni oppure per 10 anni a partire dal pensionamento. A prevederlo, a decorrere dal 1° luglio 2026, è l’art. 1, comma 201, della legge n. 199/2025.
Altre novità di prestazione
La novità s’inserisce nel sistema di previdenza integrativa che, finora, prevedeva due tipi di prestazioni: rendita vitalizia (erogata finché si resta in vita, come per la pensione pubblica) e capitale.
La prestazione in capitale può essere erogata al massimo per il 50% dei contributi accumulati (c.d. montante), salvo che la rendita vitalizia, calcolata sul 70% del montante, risulti inferiore alla metà dell’assegno sociale (546,24 euro mensili nel 2026): in tal caso diventa possibile ricevere l’intera prestazione in capitale.
Che cosa e’ e come funziona la rendita a durata definitiva
La prestazione in rendita potrà essere erogata, oltre che in forma vitalizia, anche «a durata definita». Ciò significa che sarà erogabile non soltanto vita natural durante, ma anche per un periodo (durata) prestabilito. Nel caso di rendita a durata definitiva, l’importo annuale verrà calcolato: dividendo il montante dei contributi per gli anni di vita residui; oppure tramite prelievi fissati tempo per tempo (prelievi periodici); o mediante un’erogazione frazionata del montante per un periodo stabilito liberamente, non inferiore a 5 anni (forma frazionata).
In caso di morte del beneficiario prima del termine della durata, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti da lui indicati.
Per determinare la durata della rendita, la vita attesa residua corrisponde al numero di anni interi della “speranza di vita” relativa all’età del beneficiario. È la stessa speranza di vita calcolata dall’Istat per il calcolo delle pensioni pubbliche dell’Inps.
Cosa cambia in materia di regime fiscale
Alle nuove prestazioni (rendita a durata definita; prelievi periodici; forma frazionata), incluso il riscatto dei superstiti, si applica il regime fiscale già operativo per le prestazioni in capitale: è imponibile l’importo totale al netto della parte relativa ai redditi già assoggettati a imposta (rivalutazioni annuali del montante). .
Le novità elencate saranno saranno operative dal 1° luglio 2026.





