Tfr e previdenza integrativa: le nuove regole dal 2026

Ufficio stampa

La legge di bilancio 2026 introduce una mini-riforma della previdenza integrativa che incide in modo significativo sulla gestione del Tfr, sulle soglie dimensionali delle imprese, sulla fiscalità dei contributi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni. Le novità puntano a rafforzare il secondo pilastro previdenziale e a ridurre ulteriormente il ruolo del Tfr mantenuto in azienda.

Dal 2026, infatti, i datori di lavoro con almeno 60 dipendenti saranno obbligati a versare al Fondo di tesoreria Inps il Tfr maturando dei lavoratori dipendenti non destinato alla previdenza complementare. L’obbligo scatterà anche per le imprese che raggiungano tale soglia in un momento successivo, con decorrenza dall’anno seguente. La disposizione è contenuta nell’art. 1, comma 203, della legge n. 199/2025 e rappresenta un ulteriore passo verso il definitivo superamento del Tfr accantonato in azienda.

Il nuovo assetto si innesta su una disciplina già in vigore dal 1° gennaio 2007, quando il d.lgs. n. 252/2005 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di scegliere la destinazione del Tfr maturando. Il dipendente può conferire il Tfr a una forma pensionistica complementare oppure conservarlo come retribuzione differita presso il datore di lavoro. In assenza di una scelta esplicita, opera il meccanismo del silenzio-assenso, che comporta l’adesione automatica alla previdenza integrativa.

Sempre dal 2007, i datori di lavoro privati con almeno 50 dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di tesoreria Inps le quote di Tfr maturate dai lavoratori e non destinate ai fondi pensione. Fino al 31 dicembre 2025 il requisito dimensionale doveva essere soddisfatto nel primo anno di attività. La Manovra 2026 amplia ora l’ambito applicativo dell’obbligo: dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 vi rientrano anche le imprese che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento, sulla base della media annua dell’anno precedente; dal 2028 al 2031 la soglia tornerà a 50 dipendenti, sempre calcolati come media annua; dal 2032 scenderà ulteriormente a 40 addetti.

Accanto alla revisione delle regole sul Tfr, la mini-riforma interviene sul fronte fiscale, innalzando dal periodo d’imposta 2026 il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare. Il tetto passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro e riguarda sia i contributi volontari sia quelli dovuti in base a contratti o accordi collettivi, comprese le somme accantonate nei fondi interni aziendali. Restano esclusi dal computo del limite i versamenti di Tfr destinati ai fondi pensione.

Il nuovo limite rileva anche per i lavoratori di prima occupazione successiva al 31 dicembre 2006, che possono beneficiare della deduzione maggiorata nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alla previdenza integrativa. La maggiorazione resta pari alla differenza tra quanto versato nei primi cinque anni e i relativi limiti annui di deducibilità, con un tetto massimo annuo pari alla metà del limite ordinario.

Sul versante delle prestazioni, dal 1° luglio 2026 fa il suo debutto la rendita a durata definita. Accanto alla rendita vitalizia e alla prestazione in capitale, il lavoratore potrà scegliere di percepire la pensione integrativa per un periodo prestabilito, ad esempio per un numero di anni determinato o fino a una certa età. Contestualmente, sale dal 50% al 60% la quota massima di montante erogabile in capitale, ferma restando la possibilità di ricevere l’intero importo qualora la rendita vitalizia calcolata sul 70% del montante risulti inferiore alla metà dell’assegno sociale.

La rendita a durata definita potrà essere erogata suddividendo il montante per gli anni di vita residui, mediante prelievi periodici oppure in forma frazionata per un periodo liberamente stabilito, purché non inferiore a cinque anni. In caso di decesso del beneficiario prima del termine, il montante residuo potrà essere riscattato dai soggetti indicati. Il regime fiscale applicabile è quello già previsto per le prestazioni in capitale, con tassazione ordinaria della parte imponibile e, per la rendita frazionata, una ritenuta del 20% riducibile in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Infine, viene rafforzato il meccanismo del silenzio-assenso. Dal luglio 2026 i lavoratori di prima assunzione saranno automaticamente iscritti alla previdenza complementare, salvo rinuncia da esercitare entro 60 giorni, in luogo degli attuali sei mesi. Il silenzio-assenso produrrà effetti anche sul versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Parallelamente, viene sancita una più netta separazione tra previdenza pubblica e complementare, escludendo l’utilizzo dei fondi pensione come strumento di accompagnamento al pensionamento Inps.

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