Spese, rimborsi e detrazioni per professionisti

Ufficio stampa

L’Agenzia delle entrate e la Cassazione nella sua ultima pronuncia hanno ridefinito obblighi e criteri per la gestione fiscale degli immobili e del lavoro autonomo.

La Cassazione ha stabilito che per i professionisti non è sufficiente rispettare il limite dell’1% dei compensi annui previsto dall’art. 54 del TUIR. È necessario, altresì, dimostrare l’inerenza della spesa con documentazione analitica e dettagliata: destinatari, finalità promozionale, collegamento diretto con l’attività.

Non basterà, dunque, una classificazione di “spesa di rappresentanza” ma una così denominata “Prova diabolica” dell’inerenza con dimostrazione di inviti, tracciabilità di pagamenti, rendicontazione degli eventi.
Saranno classificati, inoltre, redditi di lavoro autonomo quei progettisti residenti all’estero che risultano iscritti ad un albo professionale ma sono privi di partita Iva: qui l’Agenzia delle entrate spiega che, chiarendo i compensi percepiti, anche se di piccolo importo e legati ad una singola prestazione, saranno qualificati come reddito di lavoro autonomo. Per le finalità irpef, l’abitualità è implicita nell’iscrizione all’albo, che abilita il soggetto a ricevere incarichi professionali.
Modalità per i soggetti non residenti
Si e’ stabilito che i redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia, con applicazione da parte del sostituto d’imposta di una ritenuta a titolo d’imposta del 30%.
Si e’ previsto che l’imposizione solo se l’attività è svolta con carattere di abitualità; in assenza di tale requisito, la prestazione è fuori campo IVA e non è richiesta l’emissione della fattura mentre lee somme ricevute a titolo di rimborso spese non concorrono alla formazione del reddito qualora siano addebitate analiticamente al committente e documentate.

Nel caso in cui il rimborso chilometrico sia stato concordato preventivamente e indicato separatamente in fattura, ma non supportato da documentazione di terzi, l’Agenzia ritiene che non si configuri un rimborso analitico.

Per gli immobili: La detrazione resta al 50% esclusivamente per interventi effettuati sull’abitazione principale.

Per i soggetti non residenti, come nel caso di un residente in Svizzera, l’immobile situato in Italia non può essere considerato abitazione principale pertanto la detrazione spettante è pari al 36%.

Plusvalenza su immobile donato per lavori che hanno usufruito di Superbonus

La cessione di un immobile ricevuto per donazione, sul quale siano stati effettuati interventi edilizi agevolati con Superbonus, può generare una plusvalenza imponibile. La plusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il valore dell’immobile al momento della donazione, incrementato delle spese sostenute per gli interventi.

Detrazioni per interventi edilizi

Elevabile al 50% per interventi sull’abitazione principale) sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, applicabile sia a parti comuni di edifici residenziali sia a singole unità immobiliari, incluse le pertinenze. La detrazione è suddivisa in 10 rate annuali di pari importo. In caso di decesso del beneficiario originario, le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede che detiene materialmente e direttamente l’immobile. Tale detenzione deve sussistere per l’intero periodo d’imposta. Se l’immobile è locato o concesso in comodato anche solo per parte dell’anno, la detrazione per quell’anno non spetta.

Il principio di diritto chiarisce che la detenzione non deve necessariamente sussistere nell’anno di apertura della successione. Se al momento del decesso l’immobile è occupato da terzi, la quota relativa a quell’anno non è detraibile. Tuttavia, le rate residue possono essere detratte negli anni successivi, purché l’erede ne acquisisca la detenzione diretta. In caso di eredi che si alternano nella detenzione dell’immobile, il diritto alla detrazione deve essere ripartito in base alla situazione di ciascun anno.

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