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Dal 2025, con il decreto correttivo n. 84, cambiano le norme sulla deducibilità: vitto, alloggio e viaggi saranno detraibili solo se pagati con strumenti tracciabili. Novità anche su rimborsi, riaddebiti e perdite su crediti.
Il 2025 porta con sé importanti novità fiscali per professionisti, artisti e tutte le figure che rientrano nella categoria del reddito di lavoro autonomo. Con il cosiddetto decreto fiscale (per i più introdotti, decreto correttivo) Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 “Disposizioni urgenti in materia fiscale” in (GU n.138 del 17/6/25) (entrata in vigore a partire da specifiche date del 2024 e 2025), il legislatore è intervenuto per porre rimedio ad una serie di gravi incongruenze derivanti dal mancato coordinamento del decreto legislativo di Riforma del Tuir con la Legge di bilancio 2025. Quest’ultima norma, come noto, ha introdotto il requisito della tracciabilità dei pagamenti per le spese di trasferta senza tener conto tuttavia del nuovo regime fiscale introdotto per le spese in questione dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 192 del 2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, bensì considerando ancora il testo previgente dell’articolo 54 del TUIR.
Ne è risultata una completa incoerenza del testo con conseguente concreta ingestibilità della novellata disciplina delle trasferte cui il legislatore ha posto rimedio non proprio con tempestività.
Dunque, a partire dal 2025, entrano in vigore nuove regole fiscali che incidono in modo significativo sulla deducibilità delle spese di trasferta sostenute da lavoratori autonomi e liberi professionisti. Il principio fondamentale introdotto dal decreto correttivo è quello della tracciabilità dei pagamenti: spese come vitto, alloggio, viaggi, e trasporti effettuati con taxi o noleggio con conducente (NCC) saranno deducibili dal reddito solo se pagate con mezzi tracciabili, ossia tramite bonifici bancari, carte di credito/debito o altri sistemi previsti dalla normativa.
Il legislatore ha modificato in particolare l’articolo 54 e il nuovo articolo 54-septies del TUIR. Queste norme prevedono che, per essere deducibili, le spese devono essere state effettivamente sostenute e documentate in modo analitico, e soprattutto pagate senza uso di contanti. In caso contrario, anche se il cliente rimborsa le spese al professionista, queste verranno considerate reddito imponibile per quest’ultimo.
Una delle novità più rilevanti è che il vincolo della tracciabilità non riguarda solo le spese anticipate dal professionista per sé stesso, ma anche quelle sostenute per conto di altri collaboratori o dipendenti, nel caso in cui vengano poi riaddebitate al committente.
Inoltre, sono state introdotte nuove regole anche per la deducibilità dei rimborsi spese ricevuti. Se, ad esempio, un commercialista riceve un rimborso dal cliente per un viaggio e un pernottamento, ma ha pagato tutto in contanti, a partire dal 1° gennaio 2025 quel rimborso verrà tassato come se fosse un compenso. In più, quelle stesse spese non potranno più essere dedotte, né dal professionista né dal cliente che le ha rimborsate. Cosa stabilisce il decreto: Le spese sostenute e non riaddebitate saranno soggette a queste regole dal 18 giugno 2025, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le spese riaddebitate al committente o datore di lavoro, invece, seguono queste nuove regole già per tutto il periodo d’imposta 2025.
Un altro tema affrontato riguarda le perdite su crediti: se un professionista anticipa delle spese per conto del cliente (ad esempio, spese di trasferta), e poi non riesce a ottenere il rimborso, queste spese diventano deducibili solo in alcuni casi particolari. Per esempio, se il committente è fallito, è in procedura concorsuale, oppure se la riscossione è divenuta impossibile (per prescrizione o tentativi di recupero infruttuosi). In ogni caso, anche in questa ipotesi, la deducibilità è subordinata alla prova del pagamento tracciato delle spese.
È stata inoltre introdotta una semplificazione per le perdite su crediti di piccolo importo: se l’importo totale del credito non supera i 2.500 euro (incluse le spese e il compenso), ed entro un anno dalla fatturazione il professionista non ha ricevuto il rimborso, potrà dedurre la perdita. Anche qui, però, è necessario che le spese siano state anticipate con modalità tracciabili.
Il decreto Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 insiste sul principio di tracciabilità dei pagamenti: spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (vale a dire taxi e automezzi a noleggio con conducente) sostenute nell’esecuzione di incarichi professionali, sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili: ossia, bonifico bancario/postale o sistemi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997 (esempio, carta di credito e di debito).
nell’articolo 54: per prevedere la tassazione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese in questione (ma ora solo) se sostenute nel territorio dello Stato, laddove i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento diversi dal contante;
nell’articolo 54-septies per subordinare all’obbligo di tracciamento: la deducibilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nell’esercizio dell’arte o professione, comprese quelle sostenute direttamente dal lavoratore autonomo quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
la deducibilità dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti del lavoratore autonomo ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni che disciplinano il reddito di lavoro autonomo;
la deducibilità delle spese di rappresentanza ovunque sostenute (dunque non solo quelle riferite al territorio nazionale) dai lavoratori autonomi; ciò al fine di rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza sostenute da questi ultimi con quello stabilito, in materia di reddito d’impresa, dall’articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, introdotto dall’articolo 1, comma 81, lettera d), della legge di bilancio 2025.
Peraltro, viene previsto che le nuove limitazioni si applichino anche ai fini dell’Irap.





