L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito le modalità operative relative alle dimissioni di fatto, una nuova forma di cessazione del rapporto di lavoro introdotta con la legge n. 203/2024 (Collegato lavoro). Con la nota n. 579/2025, l’INL ha precisato che il datore di lavoro, ricevuta comunicazione dell’assenza ingiustificata del lavoratore, può attivare la procedura di risoluzione senza attendere l’esito di eventuali accertamenti da parte dell’Ispettorato.
Accertamenti e tempistiche
L’Ispettorato ha la facoltà di avviare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro, un’ispezione per verificare l’effettiva assenza ingiustificata del lavoratore. Le indagini possono coinvolgere non solo il lavoratore interessato, ma anche colleghi e altri soggetti che possano fornire informazioni utili.
Gli ispettori valuteranno anche le ragioni dell’assenza. Qualora emergano motivi che possano configurare una giusta causa di dimissioni (ad esempio, mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore sarà informato sui conseguenti diritti.
La procedura per le dimissioni di fatto
Le dimissioni di fatto si configurano quando l’assenza ingiustificata del lavoratore supera il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di tale termine, un periodo superiore a 15 giorni. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’assenza all’INL, preferibilmente tramite PEC e utilizzando il modello predisposto, solo dopo aver verificato il superamento del termine indicato.
Conseguentemente, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, e il datore può procedere con la comunicazione obbligatoria di cessazione (CO) entro 5 giorni dalla data di risoluzione. Gli standard tecnici per queste comunicazioni, aggiornati dal decreto direttoriale n. 5 del 16 gennaio 2025, saranno operativi dalle ore 14:00 del 29 gennaio.
Obblighi per il datore di lavoro
La comunicazione all’INL è necessaria solo se il datore intende attivare la risoluzione per dimissioni di fatto. La sede INL competente è quella del luogo di svolgimento del rapporto di lavoro. Gli ispettori possono utilizzare le informazioni già in loro possesso per condurre accertamenti tempestivi, che devono concludersi entro un mese dalla segnalazione del datore di lavoro.
Tutela del lavoratore
L’INL vigilerà sui motivi che hanno determinato l’assenza del lavoratore, considerando anche eventuali situazioni che possano giustificare la cessazione del rapporto. Qualora venga riconosciuta una giusta causa, l’Ispettorato informerà il lavoratore, garantendogli la possibilità di tutelare i propri diritti.
La nuova disciplina delle dimissioni di fatto introduce un iter chiaro per la gestione delle assenze ingiustificate. La tempestività e l’efficacia della procedura garantiscono maggiore trasparenza e tutela, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.